top of page

Architetti P.P.C., ravvedimento operoso, tic-toc, il tempo stringe!


Sempre sul pezzo la newsletter della Consulta Regionale Lombarda (www.architettilombardia.com/pagine/ravvedimento_operoso_2023-25_indicazioni_operative.asp?&), che citiamo quasi integralmente. Ma prima ricordiamo che, se vi dovessero mancare ancora dei C.F.P. (Crediti Formativi Professionali), tutti i corsi che trovate qui sono validi anche per il triennio 2023-24-25, per chi fosse ancora in debito di CFP: www.h25.it/architetti. Ne trovate anche di deontologici. Gli stessi corsi, anche i deontologici, sono altrettanto validi per il nuovo triennio 2026-27-28. “Il Cnappc, con la circolare 30/2026, comunica importanti indicazioni operative per gli architetti in merito alla formazione professionale continua, con particolare riferimento alla scadenza del periodo di ravvedimento operoso per il triennio 2023-2025.

Il termine del 30 giugno rappresenta infatti l’ultima finestra utile per regolarizzare le posizioni formative, acquisendo i crediti professionali eventualmente mancanti. Per tutti gli iscritti si tratta di una scadenza sostanziale, un requisito indispensabile per garantire la legittimità dell’esercizio professionale.

La circolare richiama inoltre l’attenzione sulla corretta gestione dei crediti formativi. Anche successivamente al 30 giugno, sarà possibile completare la registrazione delle attività svolte, ma entro tempistiche definite. In particolare, gli architetti possono ricorrere all’autocertificazione per il riconoscimento di attività non ancora registrate, con l’invito a presentare le richieste entro il 31 luglio, così da consentire la chiusura delle verifiche nei tempi previsti. Questo comporta una gestione attenta e consapevole della propria documentazione formativa.

Conclusa la fase di registrazione, a partire dall’autunno, ogni iscritto sarà sottoposto a verifica della propria posizione. In presenza di eventuali inadempienze, sarà possibile partecipare a un contraddittorio, presentando giustificazioni e integrazioni documentali prima di qualsiasi valutazione definitiva.

Resta centrale un punto: il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. In assenza di regolarizzazione o di motivazioni ritenute valide, il professionista potrà essere soggetto a procedimento disciplinare, con possibili ricadute sulla propria attività”.

Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
bottom of page