Calcoli strutturali complessi. Una questione ancora aperta
Chi può firmare il calcolo di una struttura complessa? Nella percezione comune di chi lavora nei cantieri la risposta sembra scontata. Il quadro normativo è più articolato, e lo scarto tra ciò che la prassi dà per acquisito e ciò che la legge effettivamente prevede merita di essere esaminato, perché è proprio in quello spazio che si gioca la responsabilità di chi firma.
La convinzione che il calcolo strutturale sia materia da ingegneri ha radici solide. Nella prassi professionale il calcolo delle strutture, e a maggior ragione di quelle complesse, è affidato in larghissima parte agli ingegneri. I percorsi formativi delle due professioni assegnano alla scienza e alla tecnica delle costruzioni un peso molto diverso, centrale per l'ingegnere civile e presente ma non preminente per l'architetto. La stessa Corte di cassazione, nel ribadire l'esclusione dei geometri dal cemento armato, descrive i calcoli in cemento armato come "attività demandata agli ingegneri" (così, ad esempio, l'ordinanza n. 2913 del 2020). Questa realtà, tuttavia, non è mai stata tradotta dalla legge in una riserva espressa. Fin dal regolamento del 1925 e dal regio decreto del 1939 sul cemento armato, l'architetto figura accanto all'ingegnere tra i professionisti abilitati a firmare i progetti strutturali degli edifici, sia pure "nei limiti delle rispettive attribuzioni".

Il dato normativo è noto. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 affida all'ingegnere, con l'art. 51, le costruzioni di ogni specie, le opere relative alle vie e ai mezzi di trasporto, le macchine, gli impianti industriali e in generale le applicazioni della fisica; l'art. 52 stabilisce invece che le opere di edilizia civile formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto. Le leggi speciali sulla sicurezza delle costruzioni, dalla legge 1086 del 1971 all'art. 64 del Testo unico dell'edilizia, richiedono che il progetto delle strutture sia firmato da un tecnico abilitato nei limiti delle rispettive competenze, e così rinviano a quel riparto.
Su queste basi, l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa ha costruito una competenza concorrente. Per tutto ciò che rientra nell'edilizia civile, ingegnere e architetto iscritti alla sezione A dell'albo sono considerati sullo stesso piano, e questo vale anche per il calcolo delle strutture dell'edificio e per gli impianti posti al suo servizio. La nozione di edilizia civile viene letta in senso ampio, ma non illimitato. Quando l'opera ha una propria autonomia tecnica rispetto al fabbricato, come accade per le strade, le opere idrauliche, gli acquedotti, le fognature o le opere strutturali speciali, si esce dall'edilizia civile e la competenza torna a essere riservata all'ingegnere. L'architetto può intervenire su queste opere soltanto quando sono strettamente al servizio di un singolo edificio. Significativo è però il modo in cui il Consiglio di Stato giustifica questo confine. Nella sentenza n. 5510 del 22 luglio 2021, che ha escluso la competenza dell'architetto per il consolidamento di un costone, i giudici affermano che restano di pertinenza dell'ingegnere "le opere che richiedono una competenza tecnica specifica" e che le opere idrauliche "presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo". Precisano inoltre che non basta che l'intervento serva alla stabilità di edifici, se ha "un diverso e ben definito oggetto strutturale". Il fondamento sostanziale della distinzione tra le due professioni, dunque, è già oggi la specificità della competenza di calcolo richiesta dall'opera. Proprio per questo non convince che, per gli edifici, quella stessa specificità diventi irrilevante, ponendo sullo stesso piano la verifica di un solaio e la progettazione di un edificio multipiano in zona sismica.
Il richiamo ai "limiti delle rispettive attribuzioni" consente una lettura diversa. Se il legislatore avesse considerato le due professioni del tutto equivalenti in materia strutturale, quel richiamo avrebbe avuto ben poco senso. La competenza dell'architetto sulle strutture, infatti, discende dalla sua competenza generale sulle opere di edilizia civile, ed è a quel perimetro che rinvia anche il regio decreto del 1939. L'ordinamento, però, tratta il progetto strutturale come una prestazione autonoma. Il Testo unico dell'edilizia tiene distinti i due atti. Il progetto architettonico accompagna la richiesta del titolo abilitativo, come il permesso di costruire o la SCIA, e serve a verificare la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento. Il progetto delle strutture segue invece un percorso proprio. Per le opere in cemento armato e a struttura metallica, l'art. 65 impone di denunciarle allo sportello unico prima dell'inizio dei lavori, allegando il progetto firmato dal progettista, dal quale devono risultare in modo chiaro i calcoli eseguiti, e una relazione sui materiali. Nelle zone sismiche, l'art. 93 richiede che il progetto sia presentato allo sportello unico e trasmesso all'ufficio tecnico regionale competente, e l'art. 94, nelle zone a sismicità più elevata, vieta di iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta di quell'ufficio. Il progetto strutturale, dunque, ha un proprio deposito, un proprio controllo pubblico e un proprio firmatario responsabile. Le Norme tecniche per le costruzioni gli dedicano un capitolo, il decimo, stabiliscono che "il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale" (paragrafo 10.1) e si riferiscono espressamente al "progettista della struttura" e al "progettista strutturale" come figura con compiti propri (paragrafi 7.2.3 e 7.2.4). Se il calcolo strutturale è una prestazione autonoma, appare coerente ritenere che anche la competenza a svolgerlo vada considerata in relazione al sapere specifico che richiede, ossia la scienza delle costruzioni, che costituisce il nucleo della formazione dell'ingegnere strutturista, e non soltanto come estensione della competenza sull'edificio.
Che la complessità del calcolo sia un criterio giuridico, e non un'espressione atecnica, lo dimostra l'ordinamento stesso. I geometri sono esclusi, salvo le piccole costruzioni accessorie in ambito agricolo, da qualsiasi costruzione civile che impieghi anche in parte il cemento armato, come ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 883 del 2015; e la Cassazione, con la sentenza n. 18038 del 2 settembre 2011, ha precisato che non basta che un ingegnere esegua i calcoli o controfirmi il progetto, perché è il professionista competente che deve esserne titolare e assumerne le responsabilità. L'ordinanza n. 2913 del 2020 è ancora più esplicita. Per stabilire se una costruzione sia modesta occorre valutare "le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle", e assume "significativa rilevanza" la collocazione in zona sismica, perché la relativa normativa "impone calcoli complessi". Allo stesso modo, il D.P.R. 328 del 2001 limita architetti e ingegneri iunior, cioè i laureati triennali della sezione B, alle costruzioni civili semplici realizzabili con metodologie standardizzate. In tutti questi casi la legge riconosce che la difficoltà tecnica dell'opera conta, e che non basta un'abilitazione generica per affrontarla.
Il riparto del 1925 è stato pensato un secolo fa, quando nessuno immaginava le strutture e gli strumenti di calcolo di oggi. Con le Norme tecniche del 2018, la progettazione degli edifici multipiano in zona ad alta sismicità, delle grandi coperture, delle strutture prefabbricate di grande luce o degli interventi che richiedono analisi dinamiche e non lineari presuppone una padronanza specialistica della scienza delle costruzioni. Eppure l'abilitazione all'edilizia civile vale allo stesso modo per qualsiasi struttura, dalla più semplice alla più complessa, e per entrambe le professioni, nonostante i loro percorsi formativi attribuiscano al calcolo strutturale un peso molto diverso.
È davanti al giudice che questa differenza smette di essere un dato accademico. La legge stabilisce chi può firmare; l'art. 1176, comma 2, del Codice civile stabilisce come si risponde, commisurando la diligenza dovuta alla natura dell'attività esercitata. In un contenzioso l'iscrizione all'albo non basta a difendere il progettista. Il giudice, di regola attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, verifica se il calcolo rispondeva alle Norme tecniche e alle regole dell'arte. La giurisprudenza lo afferma con chiarezza. Nell'ordinanza n. 2913 del 2020 la Cassazione, a proposito del direttore dei lavori, ribadisce che chi opera in "situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche" va valutato "non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto". Più l'opera è complessa, più alto è il livello di perizia che si pretende da chi la progetta o ne dirige l'esecuzione. Il giudizio, peraltro, è oggettivo. Chi firma un calcolo strutturale complesso viene misurato sul parametro dello specialista del calcolo strutturale, figura che nella realtà professionale coincide di regola con l'ingegnere strutturista, la cui formazione è costruita proprio su quel tipo di calcolo. E risponde come risponderebbe lui, a prescindere dall'albo cui appartiene e dalla preparazione che possiede davvero.
È qui che si coglie la differenza tra le due professioni. L'ingegnere strutturista arriva al calcolo complesso con la preparazione che il giudice gli chiederà, perché è quella su cui è costruito il suo percorso di studi e di abilitazione. L'architetto può possederla, ma solo se se l'è costruita con una formazione e un'esperienza specifiche. Se non la possiede, firmando quel calcolo si espone a una responsabilità piena, senza poter opporre a propria difesa né l'iscrizione all'albo né la difficoltà dell'opera.
Quanto alla difficoltà dell'opera, chi ha firmato un calcolo complesso non può invocarla genericamente per attenuare la propria responsabilità, proprio perché quella difficoltà era nota nel momento in cui ha accettato l'incarico. Lo chiarisce la sentenza della Cassazione n. 29342 del 2025, relativa a un architetto che aveva progettato e diretto opere di sistemazione del lungolago, di protezione della costa e di realizzazione di un collettore fognario. Condannato per i vizi delle opere, il professionista si è difeso richiamando l'art. 2236 c.c., secondo cui, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni soltanto in caso di dolo o colpa grave. A sostegno della sua tesi invocava proprio la difficoltà della progettazione e la natura "sperimentale", "innovativa" e "polifunzionale" dei lavori. La Cassazione ha respinto il motivo. Ha ricordato che la limitazione di responsabilità non scatta per il solo fatto che un'opera sia tecnicamente impegnativa, ma presuppone che la prestazione implichi davvero problemi tecnici di speciale difficoltà. Questo requisito va allegato e dimostrato in modo specifico nel corso del giudizio, e non può essere sostituito da un generico richiamo al carattere sperimentale o innovativo dell'intervento. In mancanza, il professionista risponde secondo le regole ordinarie, cioè anche per colpa lieve. Ha inoltre confermato che chi cumula progettazione e direzione dei lavori risponde per entrambe le funzioni, e che la responsabilità dell'impresa non elimina quella concorrente del progettista.
La dottrina penalistica descrive da tempo questa situazione con la figura della colpa per assunzione, secondo cui risponde a titolo di colpa chi accetta un incarico che richiede conoscenze o capacità che non possiede, anche se formalmente abilitato a svolgerlo. Applicato al calcolo strutturale, il principio porta a una conclusione netta. L'iscrizione all'albo non mette al riparo chi firma un calcolo complesso senza la preparazione specialistica necessaria; al contrario, è proprio l'aver assunto quell'incarico a fondare il rimprovero. E chi lo ha assunto difficilmente potrà invocare il limite dell'art. 2236 c.c., perché la difficoltà che non ha saputo affrontare era proprio quella che avrebbe dovuto indurlo a rifiutare.
In conclusione, il calcolo strutturale complesso non è un'attività indifferenziata. La legge rinvia ai "limiti delle rispettive attribuzioni", la Cassazione utilizza la complessità del calcolo come criterio per delimitare le competenze professionali, il Consiglio di Stato fonda le riserve a favore dell'ingegnere sulla specificità dei metodi di calcolo richiesti dall'opera. E davanti al giudice, quando si tratta di stabilire chi risponde di un errore, il parametro è la perizia specialistica che quel calcolo richiede, quella che costituisce il nucleo della formazione dell'ingegnere strutturista. L'ingegnere vi arriva per formazione; l'architetto soltanto se quella perizia l'ha acquisita, sapendo che in mancanza ne risponderà comunque.
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