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LA CORRETTA IMPERMEABILIZZAZIONE E LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

6 ore fa
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LA CORRETTA IMPERMEABILIZZAZIONE E LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Le infiltrazioni d'acqua sono tra le patologie edilizie più frequenti e, sul piano processuale, tra le più onerose per chi le ha causate. Intorno a una guaina che cede o a un raccordo mal risolto si dispone una pluralità di soggetti, quali il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa, il collaudatore, il fornitore e talvolta il costruttore-venditore, tra i quali il giudice è chiamato a distribuire il costo del danno. Questo contributo ricostruisce i criteri con cui tale distribuzione avviene nei confronti dei tecnici. Il punto di partenza è una domanda solo apparentemente preliminare: quale valore giuridico hanno le norme UNI e che cosa accade al professionista che non le applica? 

Le norme UNI nascono come norme tecniche volontarie e, in linea di principio, non sono leggi in senso stretto. Diventano cogenti quando una disposizione le richiama o ne recepisce i contenuti, come avviene, nell'ambito del d.P.R. 380/2001, attraverso il rinvio ai provvedimenti tecnici attuativi e alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018. Il professionista che le disattende non viola dunque, per ciò solo, un precetto di legge. Il suo comportamento, tuttavia, viene valutato secondo la diligenza qualificata dell'art. 1176, secondo comma, c.c., e per misurarla il giudice, che non ha competenze tecniche, si affida al consulente tecnico d'ufficio. Il quesito posto al consulente riguarda proprio l'osservanza della regola dell'arte, e questa, in concreto, viene ricostruita anche attraverso le norme tecniche pertinenti. Sul terrazzo oggetto di infiltrazione il consulente verificherà quindi la presenza della rete di armatura, l'inserimento delle bandelle elastiche nei raccordi perimetrali e lo spessore del manto rispetto alle indicazioni del sistema impiegato. L'omissione di tali presidi potrà tradursi in una valutazione tecnica di imperizia o negligenza. Il giudice resta libero di discostarsi dalle conclusioni del consulente, ma deve motivare adeguatamente la scelta, e nella prassi ne verifica la coerenza con le altre risultanze istruttorie. 


Va tuttavia evitata ogni automaticità. Il mancato rispetto di una norma UNI è un indice della violazione della diligenza professionale, non una prova di responsabilità, e la sua rilevanza deve essere accertata in concreto, con riguardo all'oggetto dell'incarico, alle caratteristiche dell'opera, al nesso causale e al danno lamentato. Un profilo che la prassi trascura è quello temporale. La UNI 11928-1, sui prodotti applicati liquidi per l'impermeabilizzazione, è del 2023. La UNI 11928-2, dedicata alla posa delle membrane liquide, è entrata in vigore soltanto il 9 aprile 2026. Per opere eseguite in epoca anteriore la regola dell'arte deve essere ricostruita alla luce dello stato delle conoscenze e delle prescrizioni del produttore al momento dell'esecuzione. La norma successiva può valere al più come indizio del consolidamento di prassi già esistenti, ma non può essere applicata retroattivamente come parametro di colpa. Analoga cautela si impone per gli spessori minimi, che i riferimenti tecnici individuano in due millimetri ove previsto dal sistema o dalla scheda tecnica del prodotto. Non si tratta quindi di un valore assoluto, ma di una prescrizione da verificare caso per caso. 


Quanto al titolo della responsabilità, occorre distinguere. Quando il tecnico è legato al committente da un incarico professionale, la responsabilità è in via primaria contrattuale e discende dall'inadempimento dell'obbligazione assunta, valutato secondo l'art. 1176, secondo comma, c.c. L'art. 1669 c.c., invece, disciplina una responsabilità di natura extracontrattuale per rovina o gravi difetti di edifici o di altre opere immobiliari. Essa può coinvolgere anche il progettista e il direttore dei lavori quando questi abbiano concorso con l'appaltatore alla causazione dei difetti, con conseguente responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. La nozione di grave difetto ha ormai una portata ampia. Le Sezioni Unite hanno affermato che vi rientra qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile o ne menomi in modo considerevole il godimento (Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7756). La Sezione II ha precisato che possono integrare gravi difetti anche carenze relative a elementi secondari, come rivestimenti e pavimentazioni, purché incidano considerevolmente sulla normale utilità del bene (Cass. civ., Sez. II, 26 giugno 2017, n. 15846). Le infiltrazioni da terrazzi, coperture e interrati sono dunque uno degli esempi più frequenti di difetto rilevante. 


La disciplina dei termini merita una precisazione. Il difetto deve manifestarsi entro dieci anni dal compimento dell'opera, e non dalla mera ultimazione della struttura al rustico. La denuncia deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta, e l'azione va promossa entro un anno dalla denuncia. Il termine annuale decorre dal momento in cui il danneggiato consegue una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause. Tale momento può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravità dei vizi e il collegamento causale (Cass. civ., Sez. II, ord. 22 luglio 2025, n. 20678). Non è invece corretto affermare che la conoscenza si acquisisca "di norma" solo con il deposito della relazione d'ufficio in un accertamento tecnico preventivo. Il termine può decorrere subito quando il problema sia di immediata percezione, sia nella sua entità sia nelle sue possibili origini (Cass. civ., 8 maggio 2014, n. 9966), e la Suprema Corte ha cassato decisioni che facevano coincidere automaticamente la scoperta con il deposito della consulenza (Cass. civ., Sez. II, ord. 17 ottobre 2017, n. 24486). La questione è di fatto, ed è rimessa al giudice di merito, con onere di allegazione a carico di chi eccepisce la decadenza. Resta comunque vero che l'accertamento tecnico preventivo è lo strumento più efficace per cristallizzare lo stato dei luoghi, le cause e i costi di ripristino. La sua relazione è utilizzabile nel giudizio di merito come elemento di prova liberamente apprezzabile, a condizione che il contraddittorio sia stato effettivo, e le sue spese sono spese giudiziali da liquidare secondo soccombenza, non una componente autonoma del danno. 


Il direttore dei lavori si colloca al crocevia di queste responsabilità. La sua obbligazione è qualificata come di mezzi: egli non garantisce il risultato, ma deve organizzare una vigilanza tecnicamente adeguata, impartire direttive tempestive, eseguire sopralluoghi nelle fasi critiche e accertare la conformità dell'opera al progetto, al capitolato e alla regola dell'arte. L'alta sorveglianza non equivale a presenza continua in cantiere e non sostituisce il capocantiere o il preposto dell'impresa. Nel ciclo impermeabilizzante essa deve però concentrarsi sui punti in cui l'opera è più vulnerabile: supporti, pendenze, compatibilità chimico-fisica degli strati, dettagli di raccordo, spessori e condizioni di posa. Il direttore dei lavori deve rifiutare materiali non previsti o non coordinati tra loro. Accettare acriticamente la commistione di membrane, primer e sigillanti privi di un sistema documentato può interrompere la catena di garanzia del fabbricante e configurare una condotta negligente concorrente. Non si può invece sostenere che ciò determini un'istantanea decadenza di ogni conformità, perché la valutazione resta sempre concreta. Né vale, in caso di sinistro, invocare la natura di mezzi dell'obbligazione: in giudizio non basta allegare sopralluoghi periodici, ma occorre dimostrare le verifiche effettuate, le contestazioni mosse e gli accorgimenti preventivi adottati. Ne deriva che ordini di servizio, verbali, fotografie datate, campionature e comunicazioni tracciabili costituiscono il principale strumento di tutela del professionista. 

Sul piano contrattuale, i patti di manleva totale sono inefficaci per le conseguenze di dolo e colpa grave (art. 1229 c.c.). Sono invece pienamente legittime le clausole che delimitano l'oggetto dell'incarico e programmano frequenza e fasi dei sopralluoghi. In tal caso il direttore dei lavori risponde di ciò che ha verificato o avrebbe potuto verificare con l'ordinaria diligenza professionale, mentre l'impresa resta responsabile dei vizi occulti e delle lavorazioni coperte in violazione dell'obbligo di preavviso. Se, ad esempio, le parti convengono che la guaina debba essere ispezionata e approvata prima della posa del massetto, e l'impresa la copre senza avvisare, la responsabilità per i difetti così occultati si sposta in larga misura sull'appaltatore. Questa conclusione vale, però, nei limiti della verificabilità, e non esonera il direttore dei lavori dal dovere di ordinare la sospensione o la rimessa in pristino non appena venga a conoscenza della copertura. 


Alla responsabilità del direttore dei lavori si affianca quella, spesso a monte, del progettista. Un progetto che si limita a prescrivere una generica impermeabilizzazione a regola d'arte, senza risolvere i nodi idraulici, espone il professionista a un addebito di imperizia. Il progettista non può delegare all'impresa scelte fondamentali come le quote delle soglie dei balconi, i raccordi dei tubi passanti o la continuità e la protezione dei giunti di dilatazione. Occorre invece una vera progettazione di sistema, con dettagli esecutivi in scala adeguata (di norma 1:10 o 1:5) per ogni discontinuità geometrica e con la specificazione di un ciclo integrato e documentato. Un progetto privo del dettaglio del nodo non solo espone il progettista all'azione di rivalsa dell'appaltatore e del committente, ma priva anche il direttore dei lavori del parametro grafico rispetto al quale contestare la difformità esecutiva. 

Sul piano tecnico, la prescrizione deve tener conto della destinazione dell'opera. Sui terrazzi e sulle coperture esposte l'acqua agisce sopra l'impermeabilizzazione, in spinta positiva, e richiede sistemi elastici in grado di assecondare le fessurazioni e di resistere ai cicli di gelo e disgelo. Negli interrati, nelle fosse ascensore e nei locali controterra la spinta è invece negativa, e richiede soluzioni diverse e un'analisi specifica del supporto. Sbagliare la tipologia di sistema equivale a condannare il lavoro al degrado. Lo stesso vale per un supporto polveroso o inconsistente, o per pendenze insufficienti, che si collocano generalmente intorno all'1-1,5% e che, se inadeguate, determinano ristagno d'acqua. L'assenza di rete di armatura e di bandelle elastiche nei raccordi espone il manto alla fessurazione nei punti di giunzione, con successive infiltrazioni nel massetto, distacco delle pavimentazioni, ammaloramento dei frontalini e fioriture saline sulle facciate. La vigilanza deve quindi estendersi a gocciolatoi, profili di terminazione e giunti, che vanno sigillati con prodotti idonei. 


Una particolare attenzione richiedono gli ambienti interni e l'asciugatura dei fondi di posa. Le lisciature e i massetti a base di anidrite hanno un'elevata sensibilità all'acqua e, per garantire la stabilità delle finiture, l'umidità residua deve scendere sotto soglie ben precise, di norma 0,3% per i supporti riscaldati e 0,5% per gli altri. Il direttore dei lavori è tenuto a prescrivere le prove con il metodo appropriato, a registrarne i risultati e a verificare l'esecuzione del ciclo di prima accensione degli impianti radianti prima della posa delle finiture. Il metodo al carburo di calcio è considerato quello di riferimento. Gli strumenti elettronici a contatto forniscono valori indicativi e non sostituiscono la misura di riferimento, ma sarebbe eccessivo negare loro ogni rilievo probatorio, dato che il giudice apprezza liberamente gli elementi acquisiti. Analoga attenzione richiedono i risanamenti da umidità di risalita. Un intonaco deumidificante è pensato per favorire l'evaporazione, e l'applicazione di pitture filmogene o di rivestimenti sintetici che sigillino i pori ne vanifica la funzione. Tollerarla integra un'ipotesi di imperizia, con responsabilità solidale con l'appaltatore. 

Quando emerga una lavorazione difforme, lo strumento tipico a disposizione del professionista è l'ordine di servizio. Esso deve descrivere puntualmente il difetto, diffidare l'impresa dal proseguire nelle lavorazioni viziate e ordinare la demolizione e il rifacimento a carico dell'appaltatore, con corrispondente sospensione dei pagamenti per stati di avanzamento. Occorre però precisare che nei lavori privati il fondamento di tali poteri è rigorosamente contrattuale e non risiede nelle norme di legge. Il D.M. 49/2018, infatti, disciplinava in via esclusiva le funzioni del direttore dei lavori negli appalti pubblici ed è stato sostituito, nel nuovo quadro normativo del d.lgs. 36/2023, dall'Allegato II.14. Nei cantieri privati, pertanto, l'ordine di servizio non opera per forza di legge, ma trae la propria efficacia vincolante dal mandato professionale e dalle clausole del contratto d'appalto che impongono all'impresa di uniformarsi alle disposizioni della direzione lavori. In quel contesto, l'atto mantiene comunque una cruciale valenza probatoria: serve a dimostrare in giudizio la tempestività della contestazione e l'adempimento dell'obbligo di vigilanza qualificata. Se i contrasti con l'appaltatore diventano insanabili, il professionista può valutare il recesso dal mandato per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 c.c., con le cautele necessarie a evitare pregiudizio al cliente. Tale scelta può ridurre l'esposizione ma non è uno strumento infallibile per interrompere il nesso causale. 


Un ulteriore profilo è quello delle asseverazioni. Il tecnico abilitato che sottoscrive attestazioni di conformità o regolarizzazioni edilizie agisce come persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), e la falsità ideologica commessa in tali atti è ricondotta all'art. 481 c.p. anziché a quella del pubblico ufficiale. Il sistema della SCIA e della segnalazione certificata di agibilità ha trasferito al professionista una parte della funzione di verifica preventiva un tempo esercitata dall'amministrazione. Sul punto, l'orientamento maggioritario della Cassazione Penale è estremamente severo: il professionista che sottoscrive le asseverazioni a corredo della SCIA non risponde del reato minore di falsità in certificati (art. 481 c.p.), ma configura il più grave delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato per induzione (art. 483 c.p.), in virtù del fatto che la segnalazione certificata è destinata a provare la verità davanti alla Pubblica Amministrazione e sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento autorizzativo. Quando l'attestazione è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può venire in rilievo anche l'art. 483 c.p., come pure l'art. 76 del d.P.R. 445/2000 e, per le asseverazioni che corredano la SCIA, l'art. 19, comma 6, della l. 241/1990, che prevede la reclusione da uno a tre anni. Il quadro sanzionatorio è quindi articolato, e la qualificazione del singolo fatto dipende dalla concreta forma dell'attestazione. Sul piano sostanziale, ciò impone di superare l'affidamento acritico. Il tecnico non può limitarsi a ricevere schede commerciali o dichiarazioni dei fornitori, ma deve verificare dichiarazioni di prestazione, marcature CE, schede tecniche, dichiarazioni ambientali di prodotto e requisiti dei Criteri Ambientali Minimi, laddove applicabili. La costruzione di una matrice di conformità, che colleghi capitolato, prodotti effettivamente consegnati, certificazioni di lotto, documenti di trasporto e riscontri di posa, è l'unico strumento affidabile per dimostrare la propria diligenza. Va aggiunto che l'accertamento di una condotta dolosa di falso può incidere sulla copertura assicurativa, poiché il dolo non è assicurabile (art. 1900 c.c.) e le condizioni di polizza possono prevedere ulteriori esclusioni. 

La copertura assicurativa merita un cenno autonomo. Il d.lgs. 122/2005 impone al costruttore di consegnare all'acquirente persona fisica, all'atto del trasferimento della proprietà, una polizza indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina o gravi difetti costruttivi, il cui schema tipo è oggi disciplinato dal D.M. 20 luglio 2022, n. 154. La polizza ha una durata di dieci anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ma la sua operatività è circoscritta ai difetti che si manifestino successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Essa opera a favore dell'acquirente, e il costruttore ne è il contraente. Le infiltrazioni possono rientrarvi quando integrino un grave difetto, e nella pratica sono tra le cause più frequenti di attivazione, ma la copertura effettiva va sempre verificata sul testo della polizza. Quel che più interessa il professionista è che tale garanzia non lo schermi. L'assicuratore che abbia indennizzato il danno si surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e può agire in rivalsa anche contro il direttore dei lavori o il progettista, facendo valere la loro responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per omessa vigilanza o errore progettuale. Va tenuta distinta da questa polizza la garanzia commerciale offerta dal produttore su un singolo sistema, che riguarda il prodotto e non l'opera nel suo complesso. Quanto alla copertura del professionista, l'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 137/2012. La prudenza suggerisce di verificare che il massimale sia proporzionato al rischio e che il contratto includa una garanzia postuma, in grado di coprire richieste formulate nei dieci anni successivi alla cessazione dell'attività o del contratto.

 

Anche il rispetto dei limiti di competenza incide sulla responsabilità. Per gli ingegneri e gli architetti la distinzione tra sezioni A e B è regolata dal d.P.R. 328/2001, mentre per i geometri la radice normativa resta l'art. 16 del R.D. 274/1929, che li limita alle modeste costruzioni civili e li esclude dalla progettazione di strutture in cemento armato di una certa complessità. Lo sconfinamento espone a conseguenze sul piano disciplinare, contrattuale (con i noti problemi di nullità dell'incarico e di diritto al compenso) e, secondo alcuni orientamenti, anche penale ai sensi dell'art. 348 c.p. Nel ripristino strutturale, ad esempio con malte strutturali o sistemi di rinforzo su muratura portante, non si può procedere per approssimazione ed è necessario eseguire calcoli specifici. Gli strumenti software sono un ausilio prezioso per ridurre l'errore di calcolo, ma non eliminano la responsabilità del professionista, che può configurarsi in caso di lesioni colpose (art. 590 c.p.) per il distacco di porzioni di calcestruzzo o di intonaco che colpiscano terzi. 


Un confine altrettanto delicato riguarda la sicurezza sul lavoro. Il d.lgs. 81/2008 non annovera il direttore dei lavori tra i debitori di sicurezza in senso tecnico. La sua responsabilità penale per l'infortunio non discende automaticamente dall'incarico, ma può sorgere in presenza di una concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro o dell'assunzione, anche di fatto, di compiti di sovrintendenza delle maestranze. L'alta sorveglianza tecnica resta distinta dalle funzioni del coordinatore per l'esecuzione, cui spettano i compiti dell'art. 92, inclusa la sospensione in caso di pericolo grave e imminente. Il direttore dei lavori farà perciò bene a limitare le proprie disposizioni alla conformità tecnica dell'opera, astenendosi da istruzioni su orari, turni e modalità operative di sicurezza. Egli può invece verificare le qualificazioni tecniche degli operatori, come quelle previste dalle norme UNI sulla qualificazione dei posatori, che non sostituiscono però la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prevista dall'art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008 e dall'Allegato XVII. 


Sul versante urbanistico, la qualificazione dell'intervento incide sul titolo abilitativo e sulle conseguenze di un errore. Il mero ripristino di porzioni di pavimentazione o la sostituzione di sigillature esauste rientrano nella manutenzione ordinaria. Il rifacimento dell'impermeabilizzazione, in assenza di modifiche a elementi strutturali, prospetti o vincoli, viene ordinariamente ricondotto alla stessa categoria o alla manutenzione straordinaria, ma la qualificazione va verificata caso per caso, e diviene più impegnativa quando la rimozione degli strati costringa a intervenire sul supporto profondo o sulla soletta. L'omissione della SCIA, dove necessaria, comporta in linea generale le sanzioni amministrative dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001, riservandosi le sanzioni penali dell'art. 44 agli interventi soggetti a permesso di costruire. Il Decreto Salva-Casa (d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024) ha modificato l'art. 34-bis, prevedendo per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 tolleranze costruttive graduate inversamente rispetto alla superficie utile, dal 2 al 6 per cento, e mantenendo negli altri casi il limite ordinario del 2 per cento. Tali tolleranze riguardano i parametri dimensionali dell'opera e non possono in alcun caso sanare difetti funzionali o vizi esecutivi. Il tecnico che, per celare un errore di posa o un ristagno idrico dovuto a pendenze inadeguate, sottoscrivesse un'attestazione che riconduca la difformità entro le tolleranze incorrerebbe nel delitto di falso. 


In conclusione, la disciplina della responsabilità dei tecnici nelle impermeabilizzazioni non poggia su un unico precetto ma su una convergenza di parametri. Rilevano la diligenza qualificata dell'art. 1176 c.c., la regola dell'arte ricostruita dal consulente anche mediante le norme UNI, il titolo contrattuale o extracontrattuale della pretesa e il concreto contributo causale di ciascun soggetto. Per il professionista la protezione più efficace è documentale e preventiva: un disciplinare scritto con oggetto, sopralluoghi e poteri di contestazione ben definiti; un capitolato e un ciclo impermeabilizzante univoci; l'archiviazione di dichiarazioni di prestazione, schede tecniche e certificazioni; verbali fotografici di supporti, pendenze, spessori, reti e bandelle; ordini di servizio tempestivi; controlli igrometrici dove richiesti; la consegna del manuale di manutenzione; e una copertura assicurativa coerente con il rischio e con la durata dell'opera. Nessuna di queste cautele garantisce l'esonero, ma tutte concorrono a dimostrare, nel momento in cui conta, che la diligenza è stata effettivamente esercitata. 


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